È possibile richiedere separazioni e divorzi sia davanti all'avvocato che davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Le condizioni per poter procedere davanti all’ufficiale di stato civile sono le seguenti:
- di non essere genitore di figli minori;
- non essere genitore di figli maggiorenni incapaci;
- non essere genitore di figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992);
- non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
I coniugi possono comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio, scioglimento di unione civile. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata prevede che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Riconciliazione di coniugi separati
I coniugi separati legalmente possono dichiarare l’avvenuta riconciliazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio oppure al Comune di residenza degli sposi al momento della celebrazione.
La riconciliazione sarà annotata a margine dell’atto di matrimonio e sarà successivamentecertificabile tramite richiesta di estratto di matrimonio.
Trascrizione sentenze estere di divorzio
La legge n. 218/95 prevede l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere a condizione che queste ultime rispettino alcuni requisiti sostanziali di compatibilità con l’ordinamento italiano.
È pertanto consentito alle cittadine e ai cittadini presentare tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza o, direttamente dalla persona interessata, al Comune italiano di iscrizione del matrimonio (se celebrato in Italia) o trascrizione (se celebrato all'estero) l’istanza per la riconoscibilità e trascrizione del provvedimento.
Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. In questo caso l'Autorità competente dello stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta della persona interessata, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione né di legalizzazione.
Importante: le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero.