Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità (L. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e d’anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato mediante il pagamento dell’imposta di bollo, ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento. Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche con istituzioni private quali: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ma non prevede nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l’autenticazione della firma.