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INFO
Ufficio del Giudice di Pace:
Via Luigi Porta n. 14
27100 Pavia (PV)
Tel. 0382 398509 cancelleria penale
Tel. 0382 398507 cancelleria civile
fax 0382 398511
gdp.pavia@giustizia.it
Giudice di pace
Il Giudice di Pace è l'organo giurisdizionale preposto a dirimere le controversie civili di piccola entita'. Ha specifiche competenze in materia civile, penale e amministrativa. La competenza civile e' ampia.
Quella amministrativa riguarda sanzioni e multe (comminate ai sensi della legge 689/81 e del codice della strada), quindi verbali, ordinanze/ingiunzioni e, in alcuni casi, cartelle esattoriali.
COMPETENZA IN MATERIA CIVILE
Per quanto riguarda la materia civile, e' recentemente intervenuta la legge 69/2009 che ha alzato i tetti di competenza.
Dal 4/7/2009, infatti, si puo' andare dal giudice di pace per cause di valore fino a 5.000 euro, innalzati a 20.000 se la controversia riguarda rimborsi danni da circolazione veicoli.
Il giudice di pace, poi, ha competenza esclusiva (senza limiti di valore):
- alle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- alle cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
- alle cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.
- alle cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
CONTENZIOSO O CONCILIAZIONE?
Davanti al giudice di pace si possono attivare due tipi di procedure.
Nel contenzioso si apre una vera e propria causa a cui le parti devono presentarsi obbligatoriamente. Alla prima udienza il giudice interroga le parti e tenta una conciliazione, ovvero cerca di far giungere le stesse ad un "accordo".
Se questo non viene raggiunto le parti devono precisare i fatti, le difese, le eccezioni, con presentazione delle eventuali documentazioni e prove.
Alla fine il giudice decide ed emette sentenza.
Le parti sono obbligate a sottostare alla stessa e possono, volendo, presentare appello in Tribunale entro 30 giorni.
Essendo una causa, il rischio di perderla c'e' sempre, quindi occorre essere prudenti. Infatti, la sentenza non solo potrebbe essere avversa, ma potrebbe potenzialmente aggravare il danno nel caso preveda l'addebito delle spese legali della controparte.
Se il valore della controversia non supera i 516,46 euro si puo' procedere senza avvocato; se si supera tale importo sara' il giudice a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.
In conciliazione, invece, il giudice ha un ruolo di paciere. L'unico rischio della conciliazione e' che si perda tempo. Infatti, la controparte non e' obbligata a presentarsi e un accordo potrebbe non essere trovato. In questi casi si ha un nulla di fatto e al soggetto che ha provveduto ad attivare la procedura (attore) non gli resta che ricorrere in contenzioso. Nel caso l'accordo venisse trovato viene redatto e sottoscritto un verbale di conciliazione.
E' titolo esecutivo vincolante per ambedue le parti, come una sentenza.
La conciliazione NON e' obbligatoria ma consigliata, soprattutto per questioni "semplici" di lieve entita'.
In caso di controversie inerenti contratti di telefonia o di servizi di telecomunicazione (tipo Sky), la conciliazione e' obbligatoria e deve essere fatta presso i CORECOM regionali, organi dell'Autorita' garante delle telecomunicazioni.
COME AGIRE
In ambedue i casi -contenzioso e conciliazione- va presentata un'istanza all'ufficio del giudice di pace competente per territorio, utilizzando i moduli che spesso lo stesso ufficio (cancelleria) fornisce.
In casi particolari, come tipicamente i ricorsi avverso le multe, e' competente il giudice del luogo ove e' avvenuta l'infrazione.
Il ricorso va presentato di persona recandosi presso l'ufficio. Se non si risiede nel Comune ove ha sede l'ufficio si deve eleggere un domicilio "temporaneo" presso un legale o un conoscente di fiducia oppure direttamente presso la cancelleria del giudice, avendo poi cura di verificare le varie comunicazioni che vi giungeranno (come la fissazione dell'udienza, etc.).
Nota importante
In generale prima di presentare istanza davanti al giudice di pace e' utile richiedere un determinato adempimento/comportamento tramite un'intimazione ufficiale, inviando una raccomandata a/r di messa in mora o diffida alla controparte.
SULLA COMPETENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA (sanzioni, multe)
Ci si puo' opporre davanti al giudice di pace anche per fare opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di 15.493,71 euro.
Le sanzioni amministrative sono le cosiddette “multe”, quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocita', sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo). Se si ritiene che il vigile urbano o la polizia stradale abbiano sbagliato, ci si puo' rivolgere al Giudice di Pace per chiedere che annulli la sanzione.
A seconda del caso ci si puo' quindi opporre ad un verbale, ad un'ordinanza/ingiunzione o ad una cartella esattoriale.
Facendo ricorso contro una sanzione amministrativa si puo', in deroga alla regola generale, presentare l'istanza tramite raccomandata a/r. In questi casi, proprio perche' e' facile doversi rivolgere ad un ufficio fuori dal nostro Comune, e' necessario domiciliarsi nel distretto del Giudice, presso un legale, un conoscente di fiducia o direttamente in cancelleria.
Contro la sentenza avversa del giudice di pace e' possibile, dal 2/3/2006 (per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/06) fare appello in Tribunale.
Nota importante sulle cartelle esattoriali
Le regole suddette inerenti la competenza in materia amministrativa, valgono anche per le cartelle esattoriali. Vi sono pero' delle precisazioni da fare, soprattutto per le cartelle che riguardano multe al c.d.s.
La piu' importante proviene da una recente sentenza di Cassazione (n. 8200 del 03/04/2009) che ha precisato che la competenza del Giudice di pace vale solo se la cartella e' il PRIMO atto con cui si viene a conoscenza della multa, ovvero solo se vi e' un VIZIO DI NOTIFICA che riguarda il verbale. In altre occasioni la Cassazione ha anche specificato che in questo caso (sentenze 17445/2007, 15149/2005, etc.) insieme alla cartella e' contestabile anche il contenuto del verbale, ovvero la questione di merito inerente la multa (non e' vero che sono passato col rosso, il verbale e' incompleto, etc. etc.). Per capire se sia contestabile il vizio di notifica del verbale si vede verificare come essa risulti fatta. In alcuni casi potrebbe essere regolare, infatti, la notifica per giacenza o quella effettuata in mano di terzi.
In caso contrario, quindi se il verbale risulta correttamente notificato e la motivazione del ricorso e' diversa (vizio di notifica della cartella o errore nella stessa) la competenza e' del giudice ordinario nella figura del giudice dell'esecuzione (ai sensi degli art.615 e 617 c.p.c.). Cio' in quanto in questo caso la cartella costituisce il "primo atto esecutivo". Stessa cosa, a maggior ragione, se si contesta un vero e proprio provvedimento esecutivo successivo alla cartella che riguarda una sanzione amministrativa (ipoteca, fermo amministrativo, etc.).
QUANTO COSTA
il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
- Euro 30 (+ 8 euro: spese forfettizzate in marca da bollo) per i processi di valore fino a 1.100 euro.
- Euro 70 (+ 8 euro: spese forfettizzate in marca da bollo) per i processi di valore superiore a 1.100 euro fino a euro 5.200
- Euro 170 (+ 8 euro: spese forfettizzate in marca da bollo) per i processi di valore superiore a 5.200 euro fino a euro 26.000
- Euro 340 (+ 8 euro: spese forfettizzate in marca da bollo) per i processi di valore superiore a 26.000 euro fino a euro 52.000
- Euro 500 (+ 8 euro: spese forfettizzate in marca da bollo) per i processi di valore superiore a 52.000 euro fino a euro 260.000
- Euro 800 (+ 8 euro: spese forfettizzate in marca da bollo) per i processi di valore superiore a 260.000 euro fino a euro 520.000
- Euro 1.100 (+ 8 euro: spese forfettizzate in marca da bollo) per i processi di valore superiore 520.000
SOSPENSIONE FERIALE
Ricordiamo brevemente che l'ufficio del giudice di pace, cosi' come tutti gli uffici giudiziari, resta chiuso nel periodo 1/8 - 15/9 di ogni anno.
Ovviamente tutti i termini di ricorso, di multe, cartelle, ordinanze, etc. etc. che intaccano tale periodo sono a loro volta sospesi fino al 15/9.
